Criteri e modalità per l’erogazione di contributi economici, relativi all’anno in corso, finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro di cura del genitore caregiver che assiste minori affetti da una malattia rara e in condizioni di disabilità gravissima che necessitano di un’elevata intensità assistenziale nelle 24 ore. Li ha pubblicati il Comune di Lanciano sul sito web istituzionale. «L'intervento persegue l’obiettivo di favorire il più possibile la permanenza nel proprio domicilio dei minori affetti da una malattia rara, come da classificazione ed elencazione dell’Allegato 7 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 65 del 18.3.2017, e. s. m. e i., malattia che determina una disabilità gravissima, riscontrabile da una condizione di dipendenza vitale per la quale è necessaria un’assistenza domiciliare continua nelle 24 ore – riporta il Comune di Lanciano - Si definiscono criteri e modalità per l’assegnazione di contributi, per l’anno 2023, alle famiglie in possesso di specifici requisiti e impegnate in maniera continuativa nelle attività di cura del minore affetto da malattia rara e in condizione di disabilità gravissima, come approvati con deliberazione di Giunta Regionale n. 767 del 13/11/2023». «L’ammontare complessivo dei contributi erogabili è fissato in € 750.000,00 e il relativo onere è coperto con appositi stanziamenti iscritti al bilancio pluriennale regionale» si sottolinea nella notizia pubblicata sul sito web istituzionale.
L’erogazione dei contributi avverrà in base al bando pubblicato dalla Regione Abruzzo. «A pena di esclusione, l’istanza di accesso ai benefici deve essere formulata dal genitore convivente del minore assistito, inoccupato o disoccupato, utilizzando lo Sportello Digitale della Regione Abruzzo raggiungibile all’indirizzo https://sportello.regione.abruzzo.it; la domanda di contributo sarà generata direttamente dal sistema digitale seguendo attentamente le istruzioni ivi pubblicate – riporta l’articolo 3 dell’avviso pubblico – per accedere allo Sportello Digitale è necessario essere in possesso dell’identità digitale SPID (www.spid.gov.it/richiedi-spid)» e «le istanze devono essere prodotte, pena l’esclusione, entro il 14 dicembre 2023».
Questi i documenti da allegare all’istanza:
a. Certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante la sussistenza di malattia rara a carico del minore con riportato il relativo codice di classificazione ai sensi dell’Allegato 7 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 e s.m. ed i.. Fermo restando la certificazione della struttura sanitaria pubblica attestante la malattia rara, il Codice di classificazione della malattia rara, poiché corrispondente al codice di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, può essere prodotto anche con documento separato rilasciato dalla propria ASL di appartenenza;
b. Allegato A del presente Avviso denominato Modulo di Attestazione medica della disabilità gravissima Anno 2023 approvato con DGR n. 767/2023, compilato e sottoscritto a cura dal Medico convenzionato per la pediatria di libera scelta, oppure dal Medico convenzionato per l’assistenza primaria, che ha in carico il /la minore assistito/a, attestante la condizione di paziente in situazione di disabilità gravissima. La sottoscrizione da parte del Medico curante deve essere completata con l’apposizione del proprio timbro, firma e data. Dovrà essere cura solo del medico compilare la certificazione in ogni sua parte, barrando le indicazioni (Si – NO) dove richieste, in modo da non consentire malintesi all’atto della verifica da parte degli uffici regionali. Non saranno ritenuti ammissibili certificazioni su modelli diversi da quello allegato all’Avviso e contenenti cancellature o sovrascritte;
c. Attestazione ISEE in corso di validità con riferimento ai redditi dell’intero nucleo familiare.
d. Copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità del soggetto richiedente (laddove ricorre il caso)
Il richiedente è tenuto a fornire un indirizzo di Posta Elettronica Certificata; non sono previste comunicazioni per posta ordinaria